Criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni in caso di eccedenza di domande
Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 16.12.2011.
Il Consiglio di Istituto
VISTA la deliberazione n. 54 del 29.11.2010;
all'unanimità
D E L I B E R A
di modificare ed integrare l’art. 49 del Regolamento di Istituto come segue:
Art. 49 - Criteri per l’ accoglimento delle richieste di iscrizione degli alunni
In caso di eccedenza di richieste, i criteri per l’accoglimento delle domande sono i seguenti in ordine di priorità:
Scuola dell’Infanzia
- residenza nel Comune in cui ha sede la scuola;
- precedenza agli alunni nati entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento;
- presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti;
- precedenza agli alunni con certificazione L. 104/92;
- particolari motivi espressi dalle famiglie debitamente documentati.
L’accoglimento delle domande di alunni anticipatari provenienti da fuori Comune è subordinata alla dichiarazione della volontà dei genitori di iscrivere l’alunno anche nei successivi anni scolastici della scuola dell’Infanzia.
Scuola Primaria
(i seguenti criteri valgono anche per l’accoglimento delle richieste di frequentare classi a tempo pieno)
- alunni residenti nel Comune di pertinenza della singola scuola;
- alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia del Comune ove ha sede la scuola alla quale si chiede l’iscrizione;
- alunni residenti nei Comuni dell’Istituto con certificazione L. 104/92;
- alunni residenti nei Comuni dell’Istituto;
- presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti;
- particolari motivi espressi dalle famiglie degli alunni di cui ai criteri precedenti debitamente documentati (in ordine di priorità):
- genitori che lavorano nel Comune ove ha sede la scuola;
- nonni o parenti di secondo grado che risiedono nel Comune ove ha sede la scuola;
- alunni con un solo genitore;
- alunni con due genitori che lavorano;
- alunni con genitori o fratelli conviventi con certificazione L. 104/92;
- alunni appartenenti a gruppi familiari seguiti dai Servizi sociali;
- altri motivi che possano essere documentati;
(a parità di requisiti la decisione è demandata alla Giunta del Consiglio di Istituto)
- alunni residenti in località limitrofe ai Comuni in cui ha sede la scuola con precedenza agli alunni che compiono sei anni nell’anno di riferimento;
- alunni residenti in località limitrofe ai Comuni in cui ha sede la scuola con precedenza alle situazioni documentate di cui ai precedenti criteri.
Per motivi di capienza delle aule scolastiche, nella Scuola primaria di Flaibano, le iscrizioni eccedenti le 20 unità possono essere accolte solo in caso di trasferimento della famiglia nel territorio del Comune successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni.
Scuola Secondaria di 1° grado
(i seguenti criteri valgono anche per l’accoglimento delle richieste di frequentare classi a tempo prolungato)
- alunni residenti nel/i Comune/i di pertinenza della singola scuola;
- alunni frequentanti la scuola primaria del Comune ove ha sede la scuola alla quale si chiede l’iscrizione (la scuola primaria di Flaibano è assimilata a quella di Coseano);
- alunni residenti nei Comuni dell’Istituto con certificazione L. 104/92;
- alunni residenti nei Comuni dell’Istituto;
- presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti;
- particolari motivi espressi dalle famiglie di cui ai criteri precedenti debitamente documentati (in ordine di priorità):
- genitori che lavorano nel Comune ove ha sede la scuola;
- nonni o parenti di secondo grado che risiedono nel Comune ove ha sede la scuola;
- alunni con un solo genitore;
- alunni con due genitori che lavorano;
- alunni con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap;
- alunni appartenenti a gruppi familiari seguiti dai Servizi sociali;
- altri motivi che possano essere documentati;
(a parità di requisiti la decisione è demandata alla Giunta del Consiglio di Istituto)
- alunni residenti in località limitrofe ai Comuni in cui ha sede la scuola con precedenza alle situazioni documentate di cui ai precedenti criteri.
Circolare numero 88, 08/11/2010 - Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150
- Circolare
- Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico
- Tabella 2 - Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione cautelare
- Tabella 3 - Personale docente: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare
- Tabella 4 - Dirigenti scolastici: infrazioni, sanzioni e sospensione cautelare