Parte II

VARIE

Art. 49 - Criteri per l’iscrizione degli alunni di scuola materna
In caso di eccedenza di richieste i criteri per l’accoglimento delle domande sono i seguenti in ordine di priorità:

Art. 50 - Criteri per la formazione delle classi prime di scuola elementare e media e delle sezioni di scuola materna
Per la costituzione delle sezioni di Scuola materna si tiene conto dell’esigenza di formare gruppi omogenei per anno di nascita o annate contigue e per numero. Il criterio suindicato può essere adattato nelle fasi iniziali dell’anno scolastico dal Collegio dei docenti.

Le classi prime delle Scuole Elementari e Medie vengono costituite prima dell'inizio delle lezioni da una commissione costituita da almeno tre Insegnanti a ciò delegati dal Dirigente scolastico utilizzando le informazioni ricevute dai Docenti del ciclo precedente e cercando di:

Tali criteri sono applicati anche in caso di formazione di nuove classi o sezioni  (sdoppiamento);

Dove è previsto l'insegnamento di due diverse lingue straniere, l'assegnazione alle classi, dopo aver rispettato i criteri già illustrati, avviene per sorteggio.

Art. 51 - Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle attività
Il Dirigente scolastico assegna i docenti ai plessi e alle attività tenendo conto dei seguenti criteri:

Art. 52 - Criteri per l’assegnazione degli Insegnanti alle classi/sezioni
Il Dirigente Scolastico assegna gli insegnanti alle classi e alle sezioni dell’Istituto tenendo conto nell’ordine, dei seguenti criteri:

Art. 53 - Visite guidate, viaggi di istruzione, viaggi per attività sportive, soggiorni verdi, azzurri e bianchi
1. Premessa
Le visite guidate ed i viaggi di istruzione possiedono scopi culturali, didattici e di orientamento, trovano spazio nella programmazione educativa e didattica nelle scuole sin dall’inizio dell’anno scolastico e pertanto è auspicabile che tutti gli alunni coinvolti partecipino alle iniziative proposte.

2. Tipologia dei viaggi
2.1 Uscita breve  Si svolge generalmente a piedi o con lo scuolabus nell’ambito del territorio dell’ istituto o dei comuni vicini. Le mete sono: chiese, municipio, posta, aziende, uffici di interesse pubblico, negozi, laboratori artigianali, ecc.

2.2 Visita guidata e d’orientamento. Si svolge nell’ambito giornaliero delle lezioni. Le mete sono: aziende, mostre, gallerie, monumenti, musei, località di interesse storico, artistico, parchi naturali, scuole, ecc…

2.3 Viaggio di istruzione o di integrazione culturale. Si svolge in una o più giornate e può prevedere il pernottamento. Si effettua con mezzi di trasporto pubblici o forniti da ditte private. E’ finalizzato a migliorare la conoscenza del paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali, folcloristici. Può pure prevedere la partecipazione a manifestazioni culturali, ad iniziative di gemellaggio con altre scuole e/o associazioni e a scambi culturali.

2.4 Viaggi connessi ad attività sportive. Si svolgono in più giornate e comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche – verdi - azzurre, campi scuola ecc.).

3. Programmazione
I Docenti predispongono il piano delle visite e dei viaggi di istruzione nell’ambito della programmazione educativa.

Il piano viene approvato  dal Consiglio di Istituto.

4. Esecuzione
Due settimane prima dell’effettuazione della visita o del viaggio le scuole inoltrano al Capo d’Istituto la richiesta relativa alla singola uscita usando un  modulo nel quale sono indicati: la meta, la data, l’itinerario, gli orari di partenza e di arrivo; il mezzo di trasporto utilizzato;il numero degli alunni partecipanti; il numero degli accompagnatori e dei supplenti; programma analitico del viaggio ed illustrazione degli obiettivi didattici e culturali; gli oneri a carico delle famiglie degli alunni;la specificazione se il pasto viene consumato al sacco o presso trattorie o ristoranti.

Il Dirigente Scolastico può autorizzare direttamente  visite guidate non previste nel piano approvato dal consiglio di istituto da effettuarsi in orario scolastico utilizzando lo scuolabus, il treno o il pullman di linea.

Al rientro dalle visite, i docenti accompagnatori informano il Dirigente Scolastico in merito agli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio.

5. Autorizzazione dei genitori
Per la partecipazione a viaggi e visite guidate di alunni minorenni è tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso della persona che esercita la patria potestà familiare.

Per le uscite brevi può essere richiesta, a chi esercita la patria potestà, un’ unica autorizzazione all’inizio di ogni anno scolastico.

Il Capo d’Istituto non autorizza viaggi o visite ove non sia assicurata la partecipazione di almeno quattro quinti degli alunni delle singole classi coinvolte.

6. Docenti accompagnatori
I docenti accompagnatori sono gli insegnanti delle classi o sezioni.

Sono previsti un accompagnatore per gruppi fino a 15 alunni (un accompagnatore per classe per le uscite brevi) ed un accompagnatore per non oltre 2 alunni in situazione di handicap. Tutte le iniziative devono prevedere sin dal momento della loro programmazione i nominativi degli insegnanti accompagnatori e dei supplenti.

Fermo restando il dovere degli insegnanti di classe alla vigilanza sui propri alunni, il Capo d’Istituto può decidere che alla vigilanza stessa collabori altro personale della scuola (docente, collaboratore scolastico, assistente degli alunni in situazione di handicap) indicando espressamente gli eventuali accompagnatori aggiunti. Tale impegno è prestazione di servizio.  

7. Vigilanza
L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua sorveglianza degli alunni. In tal senso i Docenti rilasciano una dichiarazione scritta di responsabilità. Pertanto gli accompagnatori avranno cura di essere costantemente presenti sia sui mezzi di trasporto, sia al momento della salita e della discesa, sia nei tragitti dal parcheggio ai luoghi da visitare come nei luoghi stessi.

8. Genitori
La partecipazione dei genitori può essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico dell’amministrazione scolastica, che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni e che ci siano posti disponibili sui mezzi di trasporto previsti.

9. Documento di identificazione
Gli alunni partecipanti a viaggi a viaggi e visite debbono essere in possesso di un documento di identificazione rilasciato dall’Istituto Comprensivo. Tale documento è valido per ogni ciclo scolastico.

Il documento vale esclusivamente per viaggi e visite, perciò deve essere conservato nella scuola.

Per i viaggi all’estero è necessario un documento valido per l’espatrio come previsto dalla normativa vigente.

10. Mezzi di trasporto
Per i viaggi di istruzione e le visite guidate si utilizzano di norma gli scuolabus o i mezzi pubblici o i mezzi di ditte private.

Per i viaggi a lunga percorrenza è preferibile l’utilizzo del treno.

Generalmente i viaggi e le visite vengono organizzati dalla scuola, ma è possibile avvalersi di agenzie in grado di fornire un servizio completo (sistemazione alberghiera, assistenza nella visita…) e di associazioni senza fine di lucro autorizzate ad esercitare attività turistiche a condizione che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, alloggio, assicurazioni.

La scelta della ditta di autotrasporto o dell’agenzia di viaggio prevede l’acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte che verrà valutato dalla Giunta Esecutiva.

Tale prospetto va allegato alla delibera del Consiglio di Istituto.

11. Spese
Alla copertura delle  spese provvedono le famiglie degli alunni. I viaggi e le visite possono essere finanziati da contributi di Enti e Privati.

12. Aspetti finanziari
I contributi elargiti dalla Regione, Provincia o istituzioni diverse, nonché le quote a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio dell’Istituto.

I pagamenti devono avvenire attraverso i normali documenti contabili.

Le quote di compartecipazione richieste alle famiglie devono essere di un’entità tale da non determinare situazioni di discriminazione e le stesse non saranno rimborsate in caso di assenza degli alunni.

Art. 54 - Interventi di esperti
Nella programmazione delle attività integrative scolastiche, gli insegnanti possono tenere conto della disponibilità di personale esterno alla scuola.

La procedura per l’intervento di personale esperto a supporto dell’attività didattica è la seguente:

Durante l’intervento del personale esperto la responsabilità didattica e la vigilanza degli alunni restano di competenza esclusiva dell’insegnante di classe/sezione.

L’intervento di personale esperto con oneri a carico della Direzione avviene su incarico del Dirigente Scolastico, previa delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 55 - Biblioteca scolastica
In ogni plesso scolastico ed in ogni scuola materna statale funziona una biblioteca scolastica, accessibile a tutti gli alunni.

Ad ogni biblioteca è preposto un insegnante, che avrà cura : di promuovere attività intese a sviluppare l’interesse per la lettura ; di attivare un servizio di prestito dei libri mediante annotazione su apposito registro ; di promuovere la catalogazione del materiale librario esistente ; di controllare che i libri vengano tenuti in ordine e non deteriorati; di promuovere la partecipazione attiva degli alunni nella gestione della biblioteca.

La gestione pratica delle biblioteche è un responsabilità che ricade su tutto il personale della scuola, secondo le indicazioni date dal bibliotecario.

Durante l’orario scolastico, gli alunni utilizzano le biblioteche secondo la responsabilità dei rispettivi insegnanti.

I volumi eventualmente smarriti o deteriorati sono sostituiti a spese delle famiglie degli alunni responsabili.

La scuola interagisce in maniera continuativa con il servizio offerto dalle biblioteche comunali.

Art. 56 - Laboratori di informatica
I laboratori di informatica possono essere usati in orario extrascolastico da enti e associazioni previa sottoscrizione scritta di :

A tali enti ed associazioni di norma è chiesto un contributo a favore del funzionamento amministrativo e didattico della scuola compreso l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiali.

Art. 57 - Sussidi didattici
Il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ha in consegna tutti i sussidi didattici ed audiovisivi dell’Istituto.

I sussidi didattici e audiovisivi del plesso sono dati in subconsegna al fiduciario del plesso (o ad un insegnante dichiaratosi disponibile a svolgere la funzione di conservatore dei sussidi), che cura le operazioni di prestito, provvede alla segnalazione di eventuali guasti, dispone circa la loro conservazione nei periodi di sospensione delle lezioni.

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti di ciascun plesso stabiliscono, in rapporto al loro programma didattico, le modalità per l’utilizzazione dei sussidi e delle attrezzature didattiche.

Art. 58 - Criteri per la ripartizione dei fondi fra le scuole
Il criteri per la ripartizione dei fondi per l’acquisto di materiale di facile consumo, materiale librario e sussidi di modesta entità è il  seguente: 50% della somma prevista in base al numero degli alunni e 50% in base al numero delle sezioni.

Art. 59 - Raccolta di denaro nella scuola e forme di autofinanziamento
In relazione a specifiche esigenze della scuola è consentita la raccolta di contributi volontari delle famiglie, di associazioni e di privati; tali operazioni possono essere gestite dai rappresentanti di classe, dalle assemblee e dai Comitati dei genitori, che, comunque, hanno l’obbligo della rendicontazione; i contributi vanno versati sul conto corrente della Direzione.

La scuola promuove iniziative ed attività che, mentre valorizzano i prodotti e gli impegni scolastici degli alunni, costituiscono occasioni utili a stimolare contribuzioni volontarie, donazioni e sponsorizzazioni.

Art. 60 - Decoro degli ambienti scolastici
Gli operatori della scuola curano che l’aula, i laboratori, l’atrio si presentino come ambienti ordinati, gradevoli e confortevoli per i bambini.

Gli insegnanti abituano gli alunni a lasciare l’aula il più possibile ordinata e pulita, educandoli al rispetto delle strutture, degli arredi, dei materiali e del lavoro altrui, nonché al riordino funzionale dello spazio e delle attrezzature utilizzate.

I danni arrecati alle strutture, agli arredi ed alle attrezzature a causa di comportamenti illeciti o di uso improprio degli stessi ricadono, quando possa essere esclusa la responsabilità (culpa in vigilando) degli insegnanti, sotto la responsabilità degli alunni e, per loro, delle famiglie (culpa in educando).

Il materiale di facile consumo e i sussidi didattici vanno conservati, in armadi o scaffali, negli appositi ambienti.

Art. 61 - Accesso agli edifici scolasti
Le persone estranee  possono  accedere agli edifici scolastici solo se autorizzate espressamente e per iscritto dalla Direzione.

Escludendo i momenti di accoglienza programmati all’inizio dell’anno scolastico e i casi di necessità legati alla giustificazione del ritardo o all’uscita anticipata dalla scuola dei propri figli, non è consentito ai genitori l’accesso alle aule durante l’orario scolastico se non autorizzati o invitati dall’insegnante di classe.

Art. 62 - Utilizzazione dei locali scolastici
I locali scolastici non possono essere concessi in uso: a Enti ed Istituzioni che perseguono fini di lucro; a partiti politici; per attività o manifestazioni non coerenti con la loro destinazione o che ne alterino la funzione cui sono adibiti.

Le richieste di concessione debbono contenere la precisa indicazione dei giorni, delle ore, della durata e del programma che sarà attuato.

Il provvedimento di concessione dei locali scolastici spetta ai Comuni proprietari degli edifici; non può essere concessa l’autorizzazione all’uso degli edifici o delle attrezzature scolastiche senza l’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Istituto.

Dopo l’utilizzo i locali devono essere restituiti in perfette condizioni igieniche. Da parte di chi utilizza le strutture  è vietato accedere ai locali non concessi.

I Comuni dovranno assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che per l’uso dei locali o delle attrezzature scolastiche possano derivare a persone o cose.

Nei provvedimenti di concessione dei locali o delle attrezzature scolastiche deve essere espressamente chiarito che le spese per il personale, le pulizie ecc. sono a carico degli Enti richiedenti a meno che non se ne assumano il carico i Comuni.

Tutti coloro che ottengono la concessione di locali o attrezzature scolastiche dovranno impegnarsi a risarcire eventuali danni arrecati all’immobile o alle attrezzature.

Qualora non sia possibile acquisire il parere del Consiglio di Istituto in merito alle richieste di utilizzo dei locali, il Dirigente Scolastico esprime direttamente il parere nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.

Art. 63 - Rapporti degli insegnanti con le famiglie
I rapporti degli insegnanti con le famiglie consistono:

a. in un’assemblea di classe da tenersi entro il mese di ottobre in occasione delle elezione dei Consigli di classe, interclasse/sezione;

b. in incontri individuali per informare le famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali sull’andamento  delle attività educative, con consegna del documento di valutazione;

c. nel ricevimento  settimanale da parte dei docenti di scuola media (di norma da novembre

a maggio con esclusione delle settimane in cui è previsto il colloquio generale e con interruzione di almeno una settimana prima degli scrutini quadrimestrali);

d. in colloqui generali con le famiglie, al termine del 1° e del 3° bimestre di lezione, per delineare l’andamento complessivo dell’attività didattica ed educativa;

e. nel garantire il servizio, in caso di necessità, mediante colloqui individuali prefissati o su appuntamento nei periodi intermedi rispetto alle scadenze suindicate (insegnanti di scuola materna ed elementare);

Art. 64 - Informazione
La distribuzione di volantini, depliant e altro materiale illustrativo agli alunni nonché l’affissione nei locali della scuola di locandine o manifesti rivolti agli alunni è subordinata all’autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Non viene autorizzato il passaggio di informazioni che non rivestano interesse per la scuola; per la valutazione dell’interesse  educativo  delle proposte il Dirigente Scolastico può acquisire il parere della Giunta esecutiva.

L’utilizzo degli spazi per la comunicazione riservati alle varie componenti che operano nella scuola - sindacati, alunni, personale della scuola e genitori - è rimesso alla discrezionalità del personale interessato. Il Dirigente Scolastico fa rimuovere i messaggi incompatibili con le finalità e gli interessi della scuola.

Art. 65 - Uso del telefono nelle scuole
Il telefono nelle scuole serve esclusivamente: per comunicare con le famiglie degli alunni; per comunicare con la Direzione; per motivi strettamente connessi all’attività didattica; per qualsiasi emergenza riguardante insegnanti, alunni, personale ausiliario.

È vietato usare il telefono per motivi personali o comunque non connessi al funzionamento della scuola.

Ogni telefonata in uscita va annotata su apposito registro; l’insegnante fiduciario è responsabile della regolare tenuta del registro.

Le telefonate in entrata legate a necessità personali e private vanno contenute nell’ambito dello stretto indispensabile o dell’emergenza.

Salvo validi motivi, l'uso del telefono cellulare è vietato: al personale della scuola in orario di servizio; agli alunni  in orario scolastico. In nessun caso va usato il cellulare (per chiamare o per ricevere) durante le lezioni e in orario di mensa.

Art. 66 - Modifiche al  Regolamento
Il Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Istituto, adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La richiesta di modifica può essere presentata da qualsiasi membro del Consiglio, dal Collegio dei Docenti, da un Consiglio di Classe /Interclasse / Intersezione.

Art. 67 - Interpretazione autentica
Di fronte a perplessità interpretative o a difficoltà operative conseguenti all’applicazione delle norme del Regolamento, decide il Consiglio di Circolo con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 68 - Efficacia
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.