Parte I - Organi collegiali dell'Istituto

DISPOSIZIONI  COMUNI

Art. 31 - Orario delle riunioni
Le riunioni degli organi collegiali, delle assemblee e dei Comitati dei genitori si svolgono in orario extrascolastico e compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. Le riunioni dei Consigli di Classe, di Interclasse/sezione e del Collegio dei Docenti non si possono protrarre oltre le ore 20.00.

Art. 32 - Prerogative del Presidente
I presidenti degli organi collegiali e delle assemblee o comitati dei genitori hanno diritto di disporre, in funzione del loro incarico e compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, dell’attrezzatura tecnica dell’ufficio e dei servizi di segreteria e di avere tutte le informazioni - anche documentali - riguardanti le problematiche in discussione.

Art. 33 - Prerogative dei Consigli
I componenti del Consiglio di Istituto e dei Consigli di Classe, Interclasse e  Intersezione, durante l’orario di ricevimento, possono accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio.

Art. 34 - Decadenza, dimissioni, perdita dei requisiti di eleggibilità
I consiglieri eletti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo collegiale di cui fanno parte decadono dalla carica; le assenze vengono giustificate dal presidente; la decadenza è deliberata dal Consiglio.

Le dimissioni dei rappresentanti eletti sono rassegnate per iscritto al Consiglio o all’assemblea di appartenenza ed hanno effetto soltanto dopo che il predetto organo ne abbia preso atto; il consiglio non respinge le dimissioni quando queste siano irrevocabili o siano state confermate.

La perdita dei requisiti di eleggibilità viene accertata, in ogni tempo, dal Dirigente Scolastico sulla base delle disposizioni di legge.

Art. 35 - Surroga
Nei casi di decadenza, dimissioni, perdita dei requisiti di eleggibilità e di cessazione per qualsiasi causa dei propri componenti elettivi, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste; a parità di voti si procede per sorteggio.

In mancanza di una graduatoria compilata in base ai voti preferenza tutti i candidati della lista si considerano a parità di voti zero e si procede per sorteggio.

In caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive.

Art. 36 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
Le riunioni degli organi collegiali, delle assemblee e dei comitati dei genitori sono valide se interviene la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente; non è ammesso il voto su delega.

Le schede bianche o nulle e le astensioni non concorrono a determinare il numero dei voti validi.

In caso di collegio dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che, raddoppiato, dà il numero intero immediatamente superiore a quello del collegio considerato.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; ogni consigliere può richiedere che la votazione avvenga per appello nominale; sulla questione decide il presidente; la votazione avviene per scrutinio segreto quando si faccia questione di persone.

Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive, salvo diverse disposizioni ministeriali o diversa volontà del Consiglio stesso.

Il presidente ha l’obbligo di indire le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 37 - Modalità di convocazione
Se non prescritto diversamente nei precedenti articoli, la convocazione degli organi collegiali, delle assemblee e dei comitati dei genitori è effettuata con lettera diretta ai singoli componenti e disposta con preavviso di almeno cinque giorni; la lettera di convocazione dei componenti di diritto è diramata con circolare interna. Le lettere di convocazione destinate ai genitori possono essere recapitate per il tramite degli alunni.

Quelle per il Consiglio di Circolo vanno recapitate per posta (o accompagnante da una telefonata).

Una copia della convocazione viene affissa all’albo dei plessi interessati.

In relazione a casi gravi e urgenti si può derogare da qualsiasi termine di preavviso e la convocazione può essere disposta anche telefonicamente; in quest’ultimo caso, prima di discutere l’ordine del giorno, l’assemblea delibera il carattere urgente della riunione,

Art. 38 - Compiti esecutivi
Le deliberazioni adottate dagli organi collegiali, nei modi prescritti e per i settori di competenza, sono rese esecutive con tempestivo atto formale del Dirigente Scolastico, salvo che la normativa in vigore non prescriva il preventivo controllo dell’autorità Scolastiche Superiori.