Parte I - Organi collegiali dell'Istituto

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 24 - Composizione
All’inizio di ogni anno scolastico si insedia il Collegio dei Docenti, composto da tutti i Docenti di scuola materna, elementare e media.

Ciascun Collegio è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole dell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza dal Collaboratore Vicario.

Art. 25 - Attribuzioni
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; nell’esercizio delle sue funzioni, elencate nell’art. 7 del D.L.vo 297/94, il Collegio garantisce ad ogni docente la libertà di insegnamento - intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale - e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 26 - Funzionamento
Nel rispetto del potere di autoregolamentazione che compete ad ogni organo collegiale, il Collegio dei Docenti può definire il suo funzionamento adottando un proprio regolamento, che viene trasmesso al Consiglio di Istituto dopo l’approvazione o dopo ogni  modifica.
Il Collegio dei Docenti, negli Istituti comprensivi, può essere convocato anche per ordini di scuola.